(massima n. 1)
Poiché la pattuizione della clausola penale, a norma dell'art. 1382 c.c., ha l'effetto di limitare la risarcibilità del danno nascente dall'inadempimento, ove non sia stata convenuta la risarcibilità del danno ulteriore, non può essere pronunciata la condanna del debitore inadempiente anche al risarcimento del maggior danno da svalutazione monetaria ex art. 1224 c.c.