(massima n. 1)
In tema di liberazione condizionale, non costituisce ostacolo all'applicazione del beneficio il fatto che il condannato, dopo aver espiato la pena almeno nella misura minima indicata nell'art. 176 c.p., sia stato scarcerato e si trovi in stato di libertą, avendo fruito del differimento previsto dall'art. 146 o dall'art. 147 c.p.