(massima n. 1)
La circostanza della particolare tenuitą del fatto nel delitto di ricettazione, di cui all'art. 648, comma secondo, c.p., si distingue da quella della speciale tenuitą del danno di cui all'art. 62, n. 4, c.p., perché in quest'ultima ha rilievo il valore della cosa ricettata, oltre al danno arrecato alla parte, mentre nella ricettazione attenuata, pur non escludendosi gli aspetti economici e patrimoniali, si deve avere riguardo a tutti gli altri possibili elementi del fatto.