(massima n. 1)
La clausola penale (art. 1382 c.c.) ha lo scopo di limitare il risarcimento alla prestazione pattuita e, qualora questa consista nell'obbligazione di pagare una somma di denaro predeterminata, il relativo debito č di valuta non giā di valore , non incidendo su di esso la svalutazione monetaria sopravvenuta, salva l'applicabilitā, ove ne ricorrano le condizioni, dell'art. 1224, secondo comma, c.c.