(massima n. 1)
In tema di ripartizione dei debiti ereditari, l'art. 752 c.c. concerne solamente i rapporti tra coeredi, e non č pertanto invocabile dai creditori del de cuius per i quali trova viceversa applicazione l'art. 754 c.c., in base al quale essi possono pretendere nei confronti di ciascun coerede l'adempimento della prestazione divisibile in misura non eccedente la rispettiva quota ereditaria, norma che, nel fare eccezione alla regola della solidarietā passiva di cui all'art. 1294 c.c., č peraltro, ai sensi degli artt. 1295 e 1394 c.c., anche tacitamente derogabile dagli eredi, e in ogni caso non impedisce l'adempimento del terzo con efficacia estintiva dell'obbligazione.