(massima n. 1)
Il furto d'uso, come quello comune, consiste nell'ingiusto impossessamento di una cosa, con la correlativa lesione dell'interesse del precedente possessore. Ne consegue che quando l'azione del soggetto sia rivolta all'uso temporaneo di una cosa, č necessario che l'impossessamento incida sul preesistente rapporto di detenzione, nel senso di interromperne la continuitā e che, quindi, la cosa venga rimossa per un certo tempo e per un'apprezzabile distanza dal luogo in cui si trovava. Pertanto il reato non č ravvisabile nel fatto di chi apprenda temporaneamente la cosa altrui all'unico scopo di usarla, sia pure arbitrariamente, nel luogo in cui si trova.