(massima n. 1)
Tra le due distinte ipotesi contravvenzionali previste dall'art. 659 c.p. è ammissibile il concorso; tuttavia perché l'esercizio di una professione o di un mestiere, rumoroso per sé stesso, possa configurare il reato di disturbo arrecato con mezzi non aventi riferimento all'esercizio di professioni o mestieri, deve essere realizzato con abuso dell'agente. Solo l'abuso, e cioè l'aggiunta di rumori che siano eccedenti quelli che sono propri dell'ordinario esercizio della professione o del mestiere, è punibile a norma della prima parte del suddetto art. 659 c.p., ma non il disturbo causato dall'esercizio di un'attività atta di per sé a disturbare, perché questa è illegittima solo in quanto esercitata contro le disposizioni di legge o le prescrizioni amministrative.