(massima n. 1)
La clausola penale, quando č prevista la risarcibilitą del danno ulteriore, costituisce solo una liquidazione anticipata del danno destinata a rimanere assorbita, nel caso di prova di ulteriori e maggiori danni, nella liquidazione complessiva di questi. Ne consegue che, qualora la parte adempiente non voglia limitare la propria richiesta alla penale pattuita, ma intenda richiedere la liquidazione del danno subito, deve dimostrarne l'effettiva entitą, non potendo altrimenti risultare provato il danno «ulteriore» cioč superiore all'entitą della penale.