(massima n. 1)
Poiché la penale, prevista all'art. 1382 c.c., avendo lo scopo ove non sia stata convenuta la risarcibilitą del danno ulteriore di limitare il risarcimento alla prestazione pattuita, si identifica con l'obbligazione di pagare una predeterminata quantitą di danaro in misura invariabile e costituisce debito di valuta superando ogni finalitą risarcitoria dell'obbligazione: conseguentemente i relativi interessi spettanti al suo creditore sono moratori e non compensativi, e per la loro attribuzione richiedono l'istanza di parte.