(massima n. 1)
L'impossessamento della fauna selvatica — parte integrante del patrimonio dello Stato — pur quando sia stato realizzato in violazione alle disposizioni che regolano l'esercizio dell'attività venatoria, ovvero quando abbia avuto a oggetto esemplari sottratti, in via definitiva o provvisoria, alla caccia, non può essere più punito a titolo di furto, in base a quanto disposto dal terzo comma dell'art. 30 della L. 11 febbraio 1992, n. 157, ma può solo integrare una delle ipotesi contravvenzionali espressamente previste dall'art. 30 della stessa legge. Viceversa, il tentativo di impossessamento della fauna selvatica, pur se compiuto in violazione delle medesime prescrizioni, non solo non può configurare il delitto di tentato furto, essendo, ex lege, interdetta l'applicazione degli artt. 624, 625 e 626 c.p., ma neppure può essere sussumibile in alcuna delle ipotesi contravvenzionali indicate nell'art. 30 della citata legge, prevedendo queste soltanto l'effettivo abbattimento ovvero l'avvenuta cattura di alcuni esemplari protetti in mancanza di un'espressa deroga all'art. 56 c.p., la disciplina normativa del tentativo non è estensibile alle contravvenzioni, ancorché queste siano realizzabili con condotte complesse e frazionabili.