(massima n. 1)
Il delitto di associazione di tipo mafioso di cui all'art. 416 bis c.p. si distingue da quello di associazione per delinquere di cui all'art. 416 stesso codice per l'eterogeneitą degli scopi che l'associazione mira a realizzare e per il ricorso alla forza di intimidazione per il conseguimento dei fini propri della medesima associazione.