(massima n. 1)
La concessione della sospensione condizionale della pena è impugnabile da parte dell'imputato nei casi in cui da ciò che dovrebbe costituire un beneficio derivi la lesione di un diritto o quanto meno di un interesse giuridicamente apprezzabile. Non è più ammissibile la semplice contestazione della legittimità della concessione sotto il profilo della mancanza di specifica istanza dell'imputato, che non è richiesta dalla legge, potendosi la sospensione condizionale della pena applicare anche d'ufficio, ovvero sotto il profilo che il beneficio stesso non è tale quando inerisca ad una sentenza di condanna a sola pena pecuniaria, requisito anch'esso del tutto estraneo allo schema legislativo.