(massima n. 1)
L'art. 245 del D.L.vo 28 luglio 1989, n. 271, che detta le norme transitorie in conseguenza dell'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, prevede espressamente quali disposizioni di questo nuovo codice debbano trovare immediata applicazione nei processi iniziati secondo il vecchio rito. La indicazione non include la norma di cui all'art. 627 sul giudizio di rinvio. Ciò significa che, nei processi che sono iniziati con il vecchio rito, continua ad applicarsi la norma di cui all'art. 544 del codice abrogato. D'altra parte, la indicazione è tassativa e quindi può essere estesa ad ipotesi non previste. Né può ritenersi configurabile un'ipotesi di incostituzionalità del citato art. 245, in relazione ad una pretesa disparità di trattamento tra chi può usufruire della nuova norma e chi non lo può, posto che la detta disposizione transitoria regola appunto i tempi di applicabilità delle nuove norme nei processi già iniziati, e deve necessariamente stabilire trattamenti diversi, caso per caso, in conseguenza di una scelta di opportunità legislativa, per i casi di anticipata applicazione delle norme nuove.