(massima n. 2)
La clausola penale, configurando atta liquidazione preventiva e omnicomprensiva del danno da inadempimento, concordata al fine di esonerare il creditore dalla prova della sussistenza e dell'ammontare del danno stesso, č sempre suscettibile di deroga, sia in senso quantitativo, che in senso qualitativo, per cui č configurabile un patto circa l'ulteriore risarcibilitā di un determinato tipo di danno, non compreso nella penale e quindi in aggiunta alla stessa, ma č a tal fine indispensabile una esplicita pattuizione.