(massima n. 1)
Come si desume dalla chiara lettera dell'art. 322 c.p.p., rafforzata dal principio generale espresso dall'art. 568, comma terzo, dello stesso codice, la persona sottoposta alle indagini nei cui confronti sia stato adottato un decreto di sequestro preventivo è legittimata a richiedere il riesame di detto provvedimento anche se la cosa sequestrata sia di proprietà di terzi. Né può contestarsi la presenza nell'indagato dell'interesse al gravame: sia perché presupposto del sequestro preventivo è che la persona sottoposta alle indagini abbia un qualche potere di disposizione sulla cosa sia perché i provvedimenti cautelari influenzano comunque il corso del procedimento penale.