(massima n. 1)
La Corte di cassazione risolve una questione di diritto anche quando giudica sull'adempimento dell'obbligo della motivazione o sulla coerenza logica della stessa; cosicché, in caso di annullamento per vizio di motivazione, il giudice di rinvio è tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema implicitamente o esplicitamente enunciato nella sentenza di annullamento. Ciò non significa, però, che il giudice di rinvio non sia libero di determinare il proprio convincimento di merito mediante autonoma valutazione della situazione di fatto concernente il punto annullato, dato che un tale vincolo non è punto ipotizzabile alla stregua del disposto dell'art. 627, secondo comma, c.p.p., in base al quale, nei limiti dell'annullamento, il giudice di rinvio decide con gli stessi poteri che aveva il giudice il cui procedimento è stato annullato.