(massima n. 1)
In presenza di fattispecie diverse di reati, unite ex art. 81 c.p. al solo fine quoad poenam, può concedersi la circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità ex art. 62 n. 4 stesso codice in relazione al reato ritenuto più grave, indipendentemente dal fatto che la stessa attenuante non ricorra per gli altri episodi considerati meno gravi.