(massima n. 1)
È legittima la clausola penale con cui le parti, nell'esercizio della libertà di autodeterminazione patrimoniale loro riconosciuta dall'ordinamento (art. 1322 codice civile), fissino, per il mero ritardo nell'adempimento, gli interessi in misura inferiore a quella legale, non restando pregiudicato, nel caso in cui l'inadempimento divenga definito, il diritto del creditore al risarcimento del danno ulteriore e diverso da quello convenzionalmente coperto dalla penale ovvero il diritto a chiedere la risoluzione del contratto (quando vi sia un termine essenziale o quando il ritardo ecceda i limiti normali di tollerabilità).