(massima n. 1)
Il crinale che separa le due autonome fattispecie criminose configurate nell'art. 659 c.p. è costituito dalla fonte, o tipo, del rumore prodotto, poiché, ove esso provenga dall'esercizio di una professione o mestiere rumoroso, ossia quando le vibrazioni acustiche siano connaturate all'esercizio di una attività lavorativa in genere, la condotta di chi le produce deve essere ricondotta nell'ambito dell'art. 659 comma secondo c.p. per il semplice fatto della esorbitanza rispetto alle disposizioni di legge o di prescrizioni della autorità, a prescindere dall'intensità del rumore e dalla generalità, o meno, delle persone che ne vengono investite, perché la violazione dei limiti imposti da quei provvedimenti normativi postula una presunzione di turbativa della pubblica tranquillità che va ritenuta iuris et de iure per il semplice fatto della violazione delle disposizioni. Qualora, invece, le vibrazioni sonore non siano causate dall'esercizio dell'attività lavorativa ma siano ad essa estranee, ricorre allora l'ipotesi di cui al primo comma dell'art. 659 c.p. per la quale necessita che i rumori, gli schiamazzi, l'abuso di strumenti o di segnalazioni, il suscitare o non impedire gli strepiti di animali, investano la generalità delle persone e superino la normale tollerabilità in modo da disturbare le occupazioni od il riposo delle persone.