(massima n. 1)
Il secondo comma dell'art. 384 c.p.p. consente alla polizia giudiziaria di operare di propria iniziativa il fermo di persone gravemente indiziate dei reati e nei casi previsti dal primo comma «prima che il pubblico ministero abbia assunto la direzione delle indagini». All'uopo non basta, per escludere la legittimitą del fermo operato dalla P.G. che il P.M. sia stato semplicemente informato del reato, ciņ servendo ad altri fini, come a quello della iscrizione della notitia criminis nel registro di cui all'art. 405, secondo comma, c.p.p., ma č necessario che il P.M. si sia attivato nell'esercizio concreto dei suoi poteri sulla polizia giudiziaria.