(massima n. 1)
Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 659 comma secondo c.p., la rumorosità non va valutata in astratto, bensì in concreto, tanto che qualsiasi attività lavorativa può essere qualificata mestiere rumoroso allorquando, per le modalità di esecuzione e per i mezzi di cui si avvale, sia produttiva di rumori fastidiosi che superino la normale tollerabilità, a nulla rilevando né l'origine e la natura del rumore, né che l'attività espletata sia, o non, contemplata come mestiere rumoroso dall'Autorità amministrativa.