(massima n. 1)
L'ambito di applicabilitą dell'art. 3 c.p.p. (Questioni pregiudiziali) č pił limitato rispetto a quello del corrispondente art. 19 del codice abrogato, restringendo la pregiudizialitą ai soli casi di controversie «sullo stato di famiglia o di cittadinanza», con esclusione di quelle riguardanti lo status di fallito. La sospensione, sia secondo il citato art. 3 che secondo l'art. 479 del nuovo codice di rito, che disciplina i casi di controversie civili e amministrative pregiudiziali, č prevista non come un obbligo, ma come una semplice facoltą.