(massima n. 1)
Nel procedimento di riesame delle ordinanze che dispongono una misura cautelare, le garanzie difensive fondamentali non possono superare lo stesso concreto interesse della parte manifestatosi attraverso il suo comportamento. Ne consegue pertanto, che quando sia stato assicurato il contraddittorio sulla valutazione di un atto addotto dal P.M. nel corso dell'udienza a norma dell'art. 309 comma nono c.p.p., la difesa non può dolersi in sede di legittimità per la mancata concessione di un termine sia pure brevissimo per l'esame dell'atto, quando tale termine non sia stato richiesto, atteso che l'eventuale nullità è da ritenere sanata a norma dell'art. 182 comma secondo c.p.p.