(massima n. 1)
Condizione essenziale per la concessione della liberazione condizionale disciplinata dall'art. 176 c.p. ovvero dell'art. 8 della L. n. 304 del 1982, concernente misure per la difesa dell'ordinamento costituzionale, č l'avere il condannato tenuto, nell'arco temporale interessato dall'esecuzione della pena, un comportamento tale da far ritenere sicuro il suo ravvedimento in concreto, a nulla rilevando la mera possibilitā o anche la rilevante probabilitā di un futuro ravvedimento. Per la sussistenza di quest'ultimo, poi, č necessario un mutamento di vita conseguente al riconoscimento di errori o di colpe, il cui accertamento deve essere effettuato non solo in base alla condotta carceraria, ma in base a quella complessiva del soggetto, da cui possa desumersi l'avvenuta modificazione o trasformazione ideologica e psicologica del condannato mediante la presa di coscienza del disvalore etico-sociale a cui veniva improntata la condotta anteriormente alla commissione dei fatti penalmente rilevanti, la propensione verso una nuova visione della vita con l'accettazione di principi e valori di ordine anche morale in precedenza misconosciuti o negletti e l'avvenuta positiva evoluzione verso una coesistenza sociale implicante il necessario rispetto della persona e della sfera di diritti degli altri.