(massima n. 1)
In tema di furto, quando l'avente diritto o persona da lui incaricata sorvegli le fasi dell'azione furtiva, sì da poterla interrompere in ogni momento, il delitto non è consumato neanche con l'occultamento della cosa sulla persona del colpevole. Ciò perché la cosa non è ancora uscita dalla sfera di vigilanza e di controllo diretto dell'offeso. (Fattispecie di furto in supermercato: il ladro si è impossessato d'una pelliccia prelevata dal banco di vendita, staccando il rilevatore metallico. La S.C. ha escluso la consumazione, considerando che condotta dell'agente era stata sorvegliata, a sua insaputa, ancor prima della sottrazione).