(massima n. 1)
Secondo la disciplina positiva, la clausola penale si collega necessariamente alla duplice ipotesi dell'inadempimento o del ritardo nell'adempimento sul presupposto che l'uno e l'altro siano imputabili all'obbligato. Pertanto, tale disciplina č inapplicabile, qualora le parti abbiano contrattualmente previsto la facoltā dell'obbligato di prorogare il termine di adempimento della prestazione, pattuendo un compenso fisso per ogni giorno di proroga.