(massima n. 1)
In tema di applicazione dell'attenuante del risarcimento del danno, la previsione normativa dell'aver, prima del giudizio, riparato interamente il danno, implica che tale riparazione deve essere avvenuta, per intero, prima che si inizi il giudizio e, quindi, prima che si apra il dibattimento. (La Corte ha altresì precisato, da un lato, che il principio di cui in massima si applica anche nel caso di giudizio direttissimo, e, dall'altro, che la rinnovazione del dibattimento eventualmente disposta non implica spostamento del termine suindicato).