(massima n. 1)
Poiché il termine «ricezione» di cui all'art. 648 c.p. è comprensivo di qualsiasi possesso della cosa proveniente da reato, dovendosi intendere in tale senso il termine «acquisto» che si ritrova nel testo del citato articolo, ne discende la configurabilità del reato di ricettazione anche nel caso di impossessamento da parte di un terzo di una cosa di origine furtiva, abbandonata dal ladro.