(massima n. 1)
Ai fini della sospensione condizionale della pena, il giudice viola l'art. 163 c.p. se non tiene conto anche dell'equivalente della pena pecuniaria in termini di pena detentiva con il metro stabilito dall'art. 135 c.p., cosģ come sostituito dall'art. 101 della L. 24 novembre 1981, n. 689.