(massima n. 1)
In tema di caccia, l'affermazione ex lege della proprietą dello Stato su tutta la fauna selvatica esistente sul territorio nazionale ha determinato l'attribuzione allo stesso di una signoria sui singoli capi di selvaggina, che si esprime in una disponibilitą virtuale, sufficiente a rendere concreto il suo possesso, anche se gli animali selvatici vivono allo stato di libertą e in zone non recintate e non sottoposte a specifica vigilanza. Ne consegue che l'uccisione di un capo di selvaggina, fuori dei casi di specifica autorizzazione o di quelli in cui lo Stato, rinunziando temporaneamente ai suoi poteri, consente la caccia, viola due diversi interessi: quello di carattere socio-politico, ricollegato al mantenimento del patrimonio ambientale, appartenente all'intera collettivitą, e quello di carattere strettamente giuridico, tutelato dalle norme che, nel campo del diritto civile o di quello penale, sono predisposte alla tutela della proprietą e del possesso.