(massima n. 1)
La colpa punibile, ai sensi dell'art. 43 c.p., si estrinseca non solo nell'inosservanza di obblighi imposti da leggi, regolamenti, ordini o discipline, ma anche in un comportamento negligente, imprudente o imperito o, comunque, violatore di regole fondamentali di condotta che, apprezzato rispetto sia alla situazione realistica in cui si č svolto l'episodio criminoso, sia alla relativitā della situazione stessa riguardata sotto il profilo della condotta dell'imputato, si riveli tale da aver determinato un evento delittuoso estraneo alla volontā del predetto, nel senso che se detta condotta fosse stata regolare l'evento stesso non si sarebbe verificato.