(massima n. 1)
Ai fini del riconoscimento della sussistenza dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 6, c.p. l'accertamento del requisito dell'integralitā del risarcimento deve essere obbligatoriamente compiuto dal giudice, con la conseguenza che sono del tutto irrilevanti le affermazioni rese al riguardo dal danneggiato o le avvenute transazioni. Qualora vi sia stata offerta reale secondo le modalitā previste dal codice civile č necessario, per poter fruire della detta attenuante, che nell'offerta sia compreso anche il danno non patrimoniale, risultando, altrimenti, il risarcimento del tutto incompleto ed inadeguato ai fini di cui trattasi.