(massima n. 1)
Le prescrizioni in ordine al divieto di accedere ai luoghi ove si svolgono competizioni agonistiche non hanno natura di pena accessoria, ma si configurano come precetti che impongono determinate modalitā di esecuzione della rimessione in libertā. (Fattispecie in tema di pena patteggiata, in cui si č rilevata la compatibilitā delle prescrizioni con la pena applicata su richiesta delle parti, ma si č anche precisata la necessitā che esse non siano estranee al contenuto della transazione intervenuta tra le parti stesse).