(massima n. 1)
La circostanza aggravante prevista dal quarto e quinto comma dell'art. 416 bis c.p. è costituita dalla disponibilità delle armi, cioè da una situazione di fatto che non coincide con i fatti di illegale detenzione e porto; non solo perché la disponibilità non necessariamente corrisponde all'attuale ed effettiva detenzione, e tanto meno al porto, ma anche e soprattutto perché essa può riguardare perfino armi legalmente detenute, sicché l'armamento del sodalizio criminoso viene in considerazione, ai fini dell'aggravante del reato associativo, come semplice e oggettiva situazione di fatto, indipendentemente dalla sua eventuale e intrinseca illiceità penale. Ne consegue che l'associazione mafiosa armata non è un reato complesso nel quale restino assorbiti l'illegale detenzione o porto e gli altri reati in materia di armi.