(massima n. 2)
Il pericolo presunto che la norma di cui all'art. 437 c.p. mira a prevenire non deve necessariamente interessare la collettivitā dei cittadini o, comunque, un numero rilevante di persone, potendo esso riguardare anche gli operai di una piccola fabbrica, in quanto in questa norma sono previsti anche pericoli di semplici infortuni individuali tutelando essa l'incolumitā dei singoli lavoratori.