(massima n. 1)
In tema di leasing traslativo, in caso di risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore il risarcimento del danno a favore del concedente può essere determinato anticipatamente, a norma dell'art. 1382 c.c., attraverso clausola penale, secondo una pattuizione che può comprendere la trattenuta delle rate versate, in quanto espressione dell'autonomia privata; il giudice peraltro, ai sensi dell'art. 1384 c.c., può ridurre equamente ed anche d'ufficio la prestazione assunta, in caso di manifesta eccessività della penale ovvero tenuto conto dell'entità dell'adempimento dell'obbligazione principale.