(massima n. 1)
Configura l'attenuante di cui all'art. 114 c.p., nella discrezionale valutazione del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata, non la minore efficienza causale dell'attività di un correo rispetto a quella degli altri correi, ma la minima efficienza causale di detta attività. Ciò può dirsi avvenire, in sostanza, quando il reato si sarebbe ugualmente verificato anche senza l'attività di detto compartecipe e, pertanto, deve trattarsi di un contributo di così lieve entità da risultare marginale, e, cioè, quasi trascurabile nel quadro della economia generale del reato stesso, con l'effetto che l'attenuante è configurabile solo quando risulti che la partecipazione al reato non sia stata indispensabile.