(massima n. 1)
Il principio di specialità (art. 15 c.p.) postula una pluralità di norme regolatrici della stessa materia, di previsioni disciplinanti la stessa cosa, e la presenza in una di esse di elementi peculiari che valgano a differenziare l'impianto normativo e che, per la loro specificità, siano da ritenere prevalenti rispetto a quelli della norma concorrente, che resta, per così dire, esclusa od assorbita. L'art. 648 c.p. e l'art. 474 stesso codice non riproducono tale schema tecnico, attesa la diversità delle previste condotte. Ne consegue che le ipotesi di reato di cui ai predetti articoli — di diversa obbiettività giuridica — possono concorrere quante volte i prodotti siano stati ricevuti con la scienza della pregressa falsificazione; concorso peraltro non più configurabile nell'ipotesi di buona fede nell'acquisto delle cose contraffatte con successiva conoscenza della contraffazione e successivo commercio delle stesse, la quale integra il reato di cui all'art. 474 c.p.