(massima n. 1)
Il dovere di prestare assistenza ad una persona ferita, previsto dall'art. 593, cpv. c.p., si impone anche a chi ha cagionato volontariamente le ferite mediante un delitto contro la persona senza il fine di uccidere, per cui se egli non adempie a tale dovere risponde, in concorso materiale, del delitto di omissione di soccorso e di quello precedentemente commesso contro la stessa persona. Ne consegue che non č concedibile l'attenuante di cui all'art. 62, n. 6 c.p. qualora il condannato per il delitto di lesioni volontarie abbia portato assistenza alle vittime.