(massima n. 1)
La circostanza attenuante della provocazione postula sia l'accertata e non meramente putativa sussistenza del fatto altrui provocatorio ed obiettivamente ingiusto, il quale, cioè, sia contrario a norma giuridica ed alle regole di civile convivenza, in quanto privo di qualsiasi giustificazione sia intrinseca che formale, sia il collegamento provocato in modo che la condotta criminosa di costui sia legata da un rapporto di causalità psichica che l'offesa e venga realizzata nel contesto della turbativa psicologica concretante uno stato d'ira inteso come moto disordinato dell'anima. Tutti gli anzidetti elementi devono concorrere al fine della ravvisabilità della provocazione sicché la mancanza o il difetto di prova su di uno solo di essi è di per sé sufficiente ad impedire il riconoscimento delle condizioni legittimanti l'applicazione dell'art. 62, n. 2 c.p.