(massima n. 1)
Il dolo eventuale consiste nell'accettazione di un evento che non č preso di mira dall'agente e neanche č previsto come certo, costituendo solo un esito probabile o possibile della condotta, dalla quale, nonostante l'incertezza circa l'esito ulteriore, l'agente non si astiene; nel concetto di tentativo, invece, č insita una tendenza, una condotta orientata verso uno scopo e non la mera accettazione di un evento possibile o probabile.