(massima n. 1)
Ai fini della comparazione delle circostanze, nel sistema penale vigente, il criterio generale che deve essere osservato dal giudice, è quello risultante dallo schema dell'art. 133 c.p.; dal coordinamento di detta norma con quello dell'art. 69 dello stesso codice, si evince che il giudizio di comparazione deve essere fatto dal giudice, nell'esercizio del suo potere discrezionale, allo scopo di ottenere una valutazione complessiva dell'episodio delittuoso che, pur senza rinnegare il principio della proporzione tra la pena ed il reato, tenga conto, nel commisurare la pena da infliggere in concreto, della particolare personalità del reo, considerato sotto ogni aspetto sintomatico, e della sostanziale entità della condotta criminosa. Pertanto le precedenti condanne dell'imputato ben possono essere prese in considerazione non solo come elemento costitutivo della recidiva, ma anche ai fini del giudizio di comparazione, giacché ben può un elemento polivalente, quale quello dei precedenti penali, essere utilizzato più volte per fini e conseguenze diverse.