(massima n. 1)
La norma di cui al primo comma dell'art. 59 c.p. si applica alle circostanze aggravanti o attenuanti del reato, siano esse previste dal codice penale o da leggi speciali. Infatti, in quanto disciplina la loro valutazione a carico o a favore dell'agente con riferimento all'atteggiamento conoscitivo di questi, la predetta norma enuncia un principio essenziale dell'ordinamento giuridico penale, allo stesso modo in cui identico fondamentale rilievo ed estensione rivestono le norme di cui agli artt. 42, 43 e 47 c.p. che disciplinano il momento conoscitivo e volitivo attinente agli elementi essenziali del reato.