(massima n. 1)
La titolaritā del diritto di querela in una persona giuridica non compete al presidente, che ha funzioni di rappresentanza ed esplica prevalentemente compiti di carattere ordinatorio, ma spetta al consiglio di amministrazione, che č l'organo del potere di formare la volontā della persona giuridica, ovvero, in virtų di una specifica norma statutaria, ad uno dei suoi membri appositamente delegato. Di conseguenza, in difetto di delega che autorizzi permanentemente il presidente od altro soggetto sociale ad esercitare da solo tale potere, l'organo deliberante č l'unico legittimato a conferire direttamente ad un procuratore sociale l'incarico di presentare la querela ovvero di autorizzare in tale senso il legale rappresentante. (Fattispecie in cui č stato ritenuto che relativamente all'Inps il diritto di querela spetta al consiglio di amministrazione e non al presidente).