(massima n. 1)
Ai fini dell'applicabilitā della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6, c.p. č necessario che il ravvedimento operoso sia, oltre che spontaneo, anche efficace, nel senso che debba aver conseguito il risultato dell'elisione o, quanto meno, dell'attenuazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato.