(massima n. 1)
La circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4 c.p. (danno patrimoniale di speciale tenuitā) č applicabile nei delitti contro il patrimonio o che, comunque, offendono il patrimonio e non nei delitti contro la vita e l'incolumitā individuale. (Fattispecie relativa a diniego dell'attenuante in ordine al reato di omicidio colposo).