(massima n. 1)
L'ignoranza della legge penale, considerata con riguardo al nuovo testo dell'art. 5, c.p., come risulta formulato a seguito della decisione della Corte costituzionale del 24 marzo 1988, n. 364, non può essere invocata da chi, professionalmente inserito in un determinato campo di attività, non si informi sullo stato delle norme che disciplinano il campo stesso e che possono agevolmente essere acquisite alla conoscenza del soggetto. (Nella specie è stata esclusa l'applicabilità dell'esimente nei confronti di imputato, chiamato a rispondere del reato di cui all'art. 659 c.p. per avere eseguito quale operaio attività rumorose, con uso di martello pneumatico, contro le prescrizioni della vigente ordinanza sindacale, il quale aveva preteso di essere assolto per errore o ignoranza scusabile in quanto la qualità di dipendente non gli imponeva di rendersi edotto delle prescrizioni delle autorità in materia).