(massima n. 1)
Ai fini della concessione dell'attenuante del risarcimento del danno, il risarcimento, oltre che volontario, integrale e antecedente al giudizio di primo grado, deve essere effettivo, nel senso che deve consistere in una reale e concreta elisione del pregiudizio economico arrecato dal reato, non bastando una generica predisposizione dell'imputato a reintegrare il patrimonio della vittima e neppure l'assunzione, da parte sua, di un obbligo in tal senso. Ne consegue che non possono valere come atti riparatori la semplice promessa di risarcimento o il rilascio di effetti cambiari.