(massima n. 1)
In tema di risarcimento del danno, la circostanza che la parte civile abbia quantificato in sede di conclusioni il danno nella cifra simbolica di una lira, dopo avere rifiutato l'offerta non formale di maggiore importo, non può avere alcuna incidenza sul diniego dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 6 c.p. per la irritualità e l'inadeguatezza dell'offerta; invero la validità e l'adeguatezza dell'offerta degli importi risarcitori e il relativo rifiuto della parte civile vanno valutati oggettivamente con riferimento al tempo anteriore all'apertura del dibattimento di primo grado, perché è in tale momento che deve aver luogo l'intera riparazione del danno.