(massima n. 1)
In tema di valutazione probatoria delle dichiarazioni rese da un testimone, successivamente imputato di falsa testimonianza, il principio stabilito dagli ultimi cpv. dell'art. 192 c.p.p. non significa che ogni qual volta vi sia un'imputazione di falsa testimonianza, per ciò solo il teste diventi inutilizzabile come tale e che anche le dichiarazioni precedentemente rese perdano valore probatorio. I principi generali in materia di prova, fissati dall'art. 192 del nuovo c.p.p., vanno contemperati con tutti gli altri principi, aventi anche valenza di diritto sostanziale (artt. 376 e 384, secondo comma, c.p.), presenti nel nostro ordinamento. Le prescrizioni del terzo e quarto comma dell'art. 192 nuovo c.p.p. costituiscono eccezioni ai più generali principi dei commi primo e secondo, e la loro rilevanza va rapportata al momento iniziale dell'assunzione della qualità di teste e non può trovare causa in eventi che si verifichino nel corso della deposizione testimoniale.